PRATICHE STUDENTI - CRITERI GENERALI RICONOSCIMENTO CFU

(Delibera Giunta Facoltà di Economia del 02/10/2024)

Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte avviene sulla base di criteri predeterminati.
Il riconoscimento dei CFU avviene di norma, su istanza dello/della studente/studentessa o del/della candidato/candidata inviata alla Segreteria Studenti di Facoltà.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi valutativi predeterminati:

  1. In caso di identità di Gruppo Scientifico Disciplinari (GSD), ex Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e denominazione tra l’esame sostenuto e quello riconosciuto, il riconoscimento è automatico. 

    In assenza di questa precisa corrispondenza, il riconoscimento verrà effettuato sulla base del GSD (ex SSD) degli insegnamenti. In mancanza di corrispondenza di denominazione e GSD (ex SSD) , la valutazione dovrà essere effettuata verificando i contenuti e il programma d’esame e, comunque, verificando la coerenza con l’ordinamento didattico.

  2. Un esame non può essere riconosciuto in un corso di studio universitario di livello superiore.
  3. Per i Corsi di laurea magistrale biennale non possono essere considerati riconoscibili:
    1. i crediti acquisiti per ottenere il titolo necessario per l’immatricolazione al Corso di laurea magistrale;
    2. i crediti acquisiti per ottenere i requisiti curriculari necessari per l’immatricolazione al Corso di laurea magistrale.
  4. Nel caso di esami sostenuti in percorsi di studio diversi vengono convalidati o riconosciuti solo gli esami effettivamente sostenuti nelle differenti carriere e non quelli che provengono da una convalida e/o dispensa.
  5. Il riconoscimento avviene con corrispondenza dei CFU acquisiti. Sono previsti riconoscimenti parziali e, quindi, sono previste integrazioni di cfu per un minimo di 3 cfu, fino al raggiungimento dei crediti assegnati al modulo didattico da convalidare
  6. Il riconoscimento di attività laboratoriali o di tirocinio/stage non è automatico, ma subordinato alla valutazione di merito del Corso di Studio sulla base dei contenuti e/o programma delle attività svolte.
  7. Non si riconoscono CFU per l'esame finale.
  8. In caso di trasferimento a corsi di studio e/o curricula impartiti in una lingua diversa da quella di erogazione (es. passaggio da un curriculum o corso di studio erogato in lingua italiana ad altro percorso erogato in lingua inglese o viceversa) il riconoscimento dei crediti formativi universitari – CFU sarà garantito fino a un massimo di 60 CFU per i corsi di laurea triennale e fino a un massimo di 36 CFU per i corsi di laurea magistrale (Delibera Giunta di Facoltà del 25/06/2025).

 

CRITERI DETERMINAZIONE ANNO DI AMMISSIONE - Aggiornamento Giunta di Facoltà del 25/06/2025

Il numero di CFU riconosciuti determina l’anno di ammissione al corso di studio.

Nel caso di corsi di laurea:

  • fino a 26 riconosciuti lo/la studente/studentessa è iscritto/a al primo anno;
  • da 27 a 89 CFU riconosciuti, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al secondo anno;
  • Oltre i 90 CFU, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al terzo anno;

Nel caso di corsi di laurea magistrale:

  • fino a 36 CFU riconosciuti, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al primo anno;
  • oltre i 36 CFU riconosciuti, lo/la studente/studentessa è iscritto/a al secondo anno.

Nel caso di immatricolazione o passaggio interno a un corso di nuova attivazione con riconoscimento superiore a 26 CFU, l’anno di ammissione sarà, comunque, il primo.

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